Scambio automatico di informazioni in materia fiscale

SAI 

Per aiutare le autorità fiscali di tutto il mondo a contrastare l'evasione fiscale, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") e il G20 hanno sviluppato insieme un quadro normativo internazionale per promuovere la trasparenza fiscale noto come Scambio automatico di informazioni in materia fiscale ("SAI"). Attualmente comprende il Common Reporting Standard ("CRS") che copre lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e che oltre 120 giurisdizioni hanno già implementato, tra cui la Svizzera e tutti gli altri principali centri finanziari. Il CRS è entrato in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2017 e il primo scambio di informazioni ha avuto luogo nel 2018. A partire dal 1º gennaio 2026 il quadro SAI sarà ampliato per includere il Crypto-Asset Reporting Framework ("CARF"), che introdurrà nuovi obblighi di due diligence e di segnalazione per i fornitori di servizi di cripto-attivi che trattano transazioni di cripto-attivi rilevanti. Il primo scambio di informazioni avrà luogo nel 2027. Lo standard SAI richiede agli istituti finanziari (come banche, broker, compagnie assicurative e gestori patrimoniali) e ai fornitori di servizi di cripto-attivi (come borse di criptovalute o fornitori di wallet) di raccogliere informazioni sullo status fiscale dei propri clienti. Nei casi in cui il cliente sia residente fiscale in una giurisdizione con la quale la Svizzera ha stipulato un accordo SAI, l'istituto finanziario svizzero o il fornitore di servizi di cripto-attivi sarà tenuto a trasmettere le informazioni sull'identità della clientela e alcune informazioni sul conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni, che provvederà successivamente a scambiare le informazioni con le autorità fiscali della giurisdizione partner (ovvero la/e residenza/e fiscale/i del cliente).

EAR scheme

Lo standard SAI avrà potenzialmente un impatto su titolari di conti non residenti, inclusi individui ed entità, indipendentemente dalla forma giuridica (tra cui trust, fondazioni e partenariati). La trasmissione di informazioni ai sensi dello standard SAI non è generalmente applicabile se sei residente nella stessa giurisdizione dell'istituto finanziario, il che significa che una persona residente in Svizzera non sarà oggetto di trasmissioni da parte di un istituto finanziario svizzero, anche se l'istituto finanziario svizzero raccoglierà comunque alcune informazioni in merito a tale persona residente in Svizzera ai fini degli adempimenti previsti dallo standard SAI.

Importante

Per qualsiasi domanda sulla tua situazione fiscale generale o per ricevere consulenza in merito alle implicazioni previste dallo standard SAI, ti invitiamo a rivolgerti al tuo consulente fiscale, dal momento che non forniamo consulenza alla nostra clientela in materia fiscale, né raccomandiamo consulenti fiscali esterni o ne forniamo i contatti (non esiste una hotline esterna). Per qualsiasi domanda sulle informazioni richieste ai fini dello standard SAI, il nostro Customer Care Center è a disposizione per assisterti.

FAQ

Per saperne di più, consulta le FAQ qui di seguito. La presente comunicazione ha scopo puramente informativo e non deve essere interpretata come una consulenza di alcun tipo, tantomeno di natura fiscale. Può subire variazioni in qualsiasi momento, in particolare a seguito di un mutamento della legge o della prassi delle autorità competenti.

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